Può la casa mandante unilateralmente (cioè senza il mio benestare) modificare nel corso del rapporto di agenzia la zona che mi è stata concessa, oppure la clientela affidatami, oppure la misura delle provvigioni pattuite o i prodotti che mi sono stati affidati?
Per poter risponder innanzitutto bisogna verificare se nel tuo singolo mandato di agenzia siano richiamati o meno gli AEC.
Se al rapporto si applica uno degli AEC (Commercio? Industria? Media piccola Industria? Ecc), allora ciò può essere fatto dalla casa mandante, ma solo con determinate modalità che cambiano a seconda dell’incidenza della modifica.
Per incidenza della modifica si intende la percentuale di variazione che la modifica apporta alle provvigioni rispetto all’anno precedente.
Come si calcola la percentuale di incidenza se ad esempio sono agente di una sola regione e la casa mandante unilateralmente nel corso dell’anno 2023 e senza il mio consenso mi riduce la zona levandomi ad esempio una provincia?
In questo caso , per effettuare il calcolo della percentuale di incidenza della predetta riduzione dovrò andare a verificare il totale delle provvigioni che mi sono state liquidate per tutta la predetta regione (zona) nell’anno precedente (ossia nel nostro caso l’anno 2022) e verificare quante sono inoltre le provvigioni sempre dell’anno precedente (anno 2022) relative alla sola provincia che mi viene levata.
Ad esempio se nell’anno 2022 nella sola regione affidatami il totale delle provvigioni liquidatemi è di 100, di cui nella la provincia che mi viene tolta erano 15, va da sé che l’incidenza della riduzione è pari al 15%.
Chiarito quanto sopra, bisogna andare verificare la rilevanza dell’incidenza.
In generale gli AEC distinguono modifiche di lieve, media e sensibile entità in base alla percentuale di incidenza della modifica comunicata.
Se la modifica è di lieve entità , la stessa può essere operata dalla casa mandante senza neppure il preavviso.
Se la modifica è di media entità la casa mandate può comunicarla ma deve dare un periodo di preavviso.
La questione invece diventa molto più delicata se la modifica è di sensibile entità .
In tale ipotesi infatti l’agente può non accettarla ed il mandato si considera risolto senza giusta causa da parte della casa mandante, con diritto dell’agente di percepire le indennità di fine rapporto.
La comunicazione di mancata accettazione della modifica di sensibile entità , deve però essere fatta a pena di decadenza entro un termine molto breve stabilito dagli AEC.
Difesa Agenti può aiutarti a verificare che percentuale di incidenza ha la modifica che ti è stata comunicata, anche in relazione ad eventuali ulteriori modifiche ti sono state comunicate in precedenza, e quindi valutare quali sono i tuoi diritti e saperti consigliare, in caso di variazioni di sensibile entità , se accettare o meno le stesse.
Non solo, Difesa Agenti è anche in grado, grazie ad una rete di esperti, di verificare se per variazioni di media e sensibile entità ti stiano concedendo il giusto periodo di preavviso, ovvero se i conteggi che eventualmente la casa mandante ti ha comunicato in relazione alle indennità di mancato preavviso siano effettivamente corretti.
In ogni caso, tramite dei propri legali esperti in materia di agenzia, Difesa Agenti è in grado di poter tutelare i tuoi diritti sia in sede stragiudiziale che eventualmente, se dovesse ritenersi purtroppo necessario, anche davanti al Giudice in tutta Italia.