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Patto di non concorrenza post contrattuale

E’ valida la clausola contenuta nel singolo mandato di agenzia che vincola l’agente a non fare concorrenza dopo lo scioglimento del rapporto di agenzia?

Se nel mio mandato di agenzia è contenuto un patto di non concorrenza post contrattuale, quali requisiti lo stesso deve avere per essere comunque valido?

Ho diritto ad un compenso per detto patto?

Se ho accettato un patto di non concorrenza post contrattuale, posso svincolarmi dallo stesso dopo la risoluzione del rapporto?

In linea generale il patto di non concorrenza post contrattuale se inserito nel singolo mandato di agenzia è valido ma a delle condizioni.

Innanzitutto il patto può riguardare solo la stessa zona e/o clientela e/o prodotti del mandato e la sua durata non può essere superiore a due anni.

Che succede se nel mio patto è stata prevista una durata inferiore oppure superiore a due anni?

Se il patto è di durata inferiore a due anni, la clausola è sicuramente valida in quanto due anni è il termine massimo di durata ma le parti sono libere di stabilire una minore durata.

Se invece il patto è di durata superiore a due anni, non è nullo il patto stesso, ma la durata viene limitata comunque a due anni.

Se nel mandato è richiamata l’applicazione dell’AEC, allora all’agente potrebbe spettare anche quale corrispettivo la cosiddetta indennità per il patto di non concorrenza post contrattuale.

In alcuni casi, però la Giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto che sia valido un patto di non concorrenza post contrattuale anche se non è stato previsto e/o pattuito alcun corrispettivo.

Le modalità di calcolo cambiano a seconda che al mandato si applichi o meno uno degli AEC di categoria, in quanto il codice civile enuncia dei criteri di calcolo molto generici e non bastati su criteri matematici, mentre gli AEC prevedono delle chiare formule matematiche di calcolo.

In generale bisogna prestare molta attenzione alla stipula di tale patto, in quanto lo stesso è a tutti gli effetti un “contratto nel contratto”, il che significa che lo stesso rimane valido qualunque sia il motivo di risoluzione del rapporto di agenzia.

Ciò significa che qualora hai accettato il patto di non concorrenza post contrattuale ed hai risolto tu agente il rapporto per giusta causa (magari la casa mandante sono diversi trimestri che non ti sta pagando le provvigioni) il patto rimane comunque valido.

Perciò mi troverò nella situazione che ho risolto quel rapporto di agenzia perché la casa mandante non mi sta da tempo pagando le provvigioni ma al tempo stesso non posso assumere altri mandati in concorrenza perché ho accettato il patto di non concorrenza post contrattuale.

Posso uscire da tale situazione?

Difesa Agenti può aiutarti sia a verificare se il patto di non concorrenza che hai firmato o che ti stanno proponendo con un nuovo mandato sia da ritenersi valido o meno. Non solo, infatti siamo anche in grado di poterti aiutare sia in merito alla verifica dei requisiti per poter pretendere il pagamento dell’indennità per il patto di non concorrenza post contrattuale al momento della risoluzione del rapporto, sia in merito alle modalità di calcolo dell’indennità stessa.

Possiamo essere in grado di capire se e come ti puoi comunque svincolare da detto patto al momento della risoluzione del rapporto.

In ogni caso, tramite dei propri legali esperti in materia di agenzia, Difesa Agenti è in grado di poter tutelare i tuoi diritti sia in sede stragiudiziale che eventualmente, se dovesse ritenersi purtroppo necessario, anche davanti al Giudice in tutta Italia.

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